COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE B GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MELDOLESE avverso squalifica al 12.12.2008 all.D’ALBERTO MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2008 gara TORRE DEL MORO – MELDOLESE del 12.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE B GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MELDOLESE avverso squalifica al 12.12.2008 all.D’ALBERTO MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2008 gara TORRE DEL MORO – MELDOLESE del 12.10.2008 L’A.S.MELDOLESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “l’all. D’ALBERTO afferma di non aver offeso né il direttore di gara né, tantomeno, la Federazione, e questo comportamento è confermato anche da testimoni presenti alla gara e disponibili ad un confronto chiarificatore”. Chiede l’accoglimento, almeno parziale, del ricorso. La Commissione, - premesso che l’A.S.MELDOLESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che l’all. D’ALBERTO, allontanato, dopo essere stato richiamato, per reiterate proteste e accenni ad una conduzione di gara non imparziale, alla fine del primo tempo reiterava, con violenza, le esternazioni e, durante il secondo tempo, nel settore riservato al pubblico, aggrappato alla rete di recinzione, continuava ad offenderlo, coinvolgendo anche la F.I.G.C.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.12.2008 dell’all. D’ALBERTO MAURIZIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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