COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.STUDIO 4 avverso squalifica al 19.11.2008 all.COLLI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara VIRTUS CIBENO – STUDIO 4 del 19.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.STUDIO 4 avverso squalifica al 19.11.2008 all.COLLI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara VIRTUS CIBENO – STUDIO 4 del 19.10.2008 il ricorso dell’A.S.STUDIO 4, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S. STUDIO 4 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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