COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.LI VOI CRISTIAN, tesserato A.S.D.GAMBETTOLA e A.S.D.GAMBETTOLA- campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.LI VOI CRISTIAN, tesserato A.S.D.GAMBETTOLA e A.S.D.GAMBETTOLA- campionato di Promozione Con nota 29.9.2008 prot. n. 1393/077, il Vice Procuratore Federale - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig.LI VOI CRISTIAN della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1 comma 1, del C.G.S. per avere assunto, in due distinte circostanze, entrambe all’uscita della stazione ferroviaria di Cesena, un comportamento derisorio e scorretto nei confronti dell’arbitro della Sezione A.I.A. di Forlì, Marco Alessandrini; - la società A.S.D.GAMBETTOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio calciatore LI VOI CRISTIAN. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig.LI VOI CRISTIAN per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella squalifica per mesi 1 (anziché mesi 2 come sanzione base) Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità oggettiva dell’A.S.D.GAMBETTOLA con una ammenda di € 300. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.LI VOI CRISTIAN integri la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. con conseguente responsabilità oggettiva dell’A.S.D.GAMBETTOLA:; - visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per il sig.LI VOI CRISTIAN, con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. LI VOI CRISTIAN la squalifica per mesi 1 ed alla società A.S.D.GAMBETTOLA l’ammenda di € 200.
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