COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.GIOVANNETTI ENRICO, già Vice Presidente A.C.D.TORCONCA CATTOLICA e A.C.D. TORCONCA CATTOLICA – campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.GIOVANNETTI ENRICO, già Vice Presidente A.C.D.TORCONCA CATTOLICA e A.C.D. TORCONCA CATTOLICA – campionato di Promozione Con nota 2.10.2008 prot. n. 1470/061, il Vice Procuratore Federale - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig.GIOVANNETTI ENRICO, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’A.C.D.TORCONCA CATTOLICA e responsabile organizzativo del II* Torneo Memorial Franco Mazzocchi – Gianfranco Micucci cat.Giovanissimi,, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.63, I° comma, delle N.O.I.F. e delle norme di cui all’art.12 del Regolamento del II* Torneo Mem.Mazzocchi – Micucci, autorizzato dal C.R.E.R. L.N.D. – S.G.S. in data 21.4.2008, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di Dirigente responsabile dell’organizzazione del suddetto Torneo, ha violato l’obbligo di affidare la direzione della gara di finale ad arbitro designato dalla Sezione A.I.A. di Rimini, sostituendolo, d’autorità, con una terna arbitrale facente parte dell’ARCI-UISP, organizzazione estranea all’ordinamento federale, che h diretto la gara di finale disputatasi il 31.5.2008, tra il TORCONCA e la Villa Pesaro; - la società A.C.D.TORCONCA CATTOLICA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1, del C.G.S. , conseguente agli addebiti ascritti al proprio Vice Presidente, in relazione alla violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare le responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig.GIOVANNETTI ENRICO e con l’ammenda di € 500 a carico della società A.C.D.TORCONCA CATTOLICA. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.GIOVANNETTI ENRICO, integri la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’’art.63, I° comma, delle N.O.I.F. e delle norme di cui all’art.12 del Regolamento del II° Torneo Mem.Mazzocchi-Micucci, con conseguente responsabilità diretta della società A.C.D.TORCONCA CATTOLICA, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente, - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.GIOVANNETTI ENRICO, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’A.C.D.TORCONCA CATTOLICA, l’inibizione per 3 mesi ed alla società A.C.D.TORCONCA CATTOLICA l’ammenda di € 500.
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