COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CADELBOSCHESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara CADELBOSCHESE – BETTOLA SPES del 24.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CADELBOSCHESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara CADELBOSCHESE – BETTOLA SPES del 24.9.2008 L’U.S.CADELBOSCHESE, della quale è stato sentito un dirigente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento adottato dal G.S. nell’assunto che la ricorrente non avesse osservato le vigenti disposizioni che obbligano le società ad impegnare, sin dall’inizio e per tutta la durata delle gare, un calciatore nato dall’1.1.1989 in poi ed un giocatore nato dall’1.1.1990 in poi, salvo le previste eccezioni (espulsioni o infortuni). “Le norme in oggetto non sono state assolutamente violate. All’inizio della partita l’U.S.CADELBOSCHESE schierava regolar,mente in campo n. 2 giocatori che soddisfacevano i requisiti previsti : Conti Luciano, nato il 12.7.1990, con la maglia n. 7 e Attolini Matteo, nato il 20.3.1990, con la maglia n. 8. Sin dal primo tempo era inoltre presente in campo Attolini Andrea, classe 1988, con la maglia n. 11. Al 13° minuto del primo tempo Conti Luciano veniva espulso, ma ciò non implica l’ingresso in campo di altro giocatore con uguali requisiti di età. Durante l’intervallo tutti i giocatori della CADELBOSCHESE si cambiavano le maglie sporche con quelle pulite ma, inavvertitamente e senza accorgersene in alcun modo, Attolini Matteo (schierato con la maglia n. 8) ed il fratello Attolini Andrea (schierato con la maglia n. 11), nella fretta di rientrare in campo, indossavano erroneamente l’uno la maglia dell’altro. Al 35° minuto del secondo tempo la CADELBOSCHESE, che in quel momento stava vincendo la partita per 3 – 2, effettuava la sostituzione del giocatore Attolini Andrea(classe 1988) che però,a causa del suddetto involontario scambio di maglia, indossava la maglia n. 8 del fratello. Ufficialmente, quindi, come riportato dal referto arbitrale, usciva dal campo il n. 8 Attolini Matteo (classe1990) ed entrava il n. 16 Miari Marco (classe 1982), violando solo apparentemente la suddetta norma. I fatti, però, dimostrano chiaramente ed inequivocabilmente che nella realtà effettiva della partita, dall’inizio e per tutta la durata della stessa, la proporzione richiesta è stata mantenuta, così come è possibile verificare dalla allegata ripresa video effettuata dalla emittente televisiva Telereggio : il giovane sostituito era infatti Attolini Andrea (classe 1988), che al momento del cambio indossava la maglia n. 8, ed in campo rimaneva, con la maglia n. 11, il giocatore Attolini Matteo (classe 1990). Preme sottolineare che nessuno della società CADELBOSCHESE si accorgeva del suddetto involontario scambio di maglia, neppure al momento dell sostituzione in quanto i giocatori, anche al momento della sostituzione, vengono sempre chiamati dall’allenatore per nome e non per numero di maglia. Ecco perché, nella realtà dei fatti, nessuno si è accorto dell’errore ed è stato sostituito il giocatore del 1988 e non quello del 1990. Chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo, CADELBOSCHESE 3 – BETTOLA SPES 2, ovvero, in subordine, la ripetizione della gara. La Commissione, - premesso che non viene esaminata la ripresa video, in quanto procedura non prevista, per i casi di specie, dall’art. 35 comma 1.2 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dai predetti atti ufficiali si rileva che al 36° minuto del secondo tempo il calciatore con la maglia numero 8 .ATTOLINI MATTEO (nato il 20.3.1990) usciva dal campo, sostituito dal calciatore numero 16 MIARI MARCO (nato il 3.9.1982); - dato atto che il predetto movimento è stato confermato al G.S. ed, a richiesta, anche a questa C.D., dall’arbitro, che ha anche dichiarato che, durante l’intervallo, non vi sono stati cambi di maglie; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado della inflazione a carico dell’U.S.CADELBOSCHESE della perdita per 0 – 3 della gara CADELBOSCHESE – BETTOLA SPES del 24.9.2008. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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