COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica per 3 giornate calc.PERLA DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2008 gara POL.VADO – BOCA PEGASO del 2.11.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica per 3 giornate calc.PERLA DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2008 gara POL.VADO – BOCA PEGASO del 2.11.2008
La POL. VADO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che, a gara terminata, il calc.PERLA apostrofava l’allenatore della squadra avversaria, col quale stava discutendo, dicendogli che era un fenomeno, ma il calciatore intendeva scusarsi con un avversario con cui precedentemente aveva avuto una diatriba verbale. Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.PERLA, a fine gara, dopo avere offeso l’allenatore della squadra avversaria, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei giocatori dell’A.S.BOCA PEGASO, comportamento che non cessava nonostante l’invito dell’arbitro, fintanto che non interveniva energicamente il Presidente della Pol.Vado che lo allontanava,
d e l i b e r a
di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.PERLA DAVIDE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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