COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALLE DEL SAMOGGIA avverso squalifica al 30.11.2008 dir.acc.uff.VANNI VINCENZO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara ATLETICO FUTSAL – VALLE DEL SAMOGGIA del 20.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CALCIO A CINQUE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALLE DEL SAMOGGIA avverso squalifica al 30.11.2008 dir.acc.uff.VANNI VINCENZO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara ATLETICO FUTSAL – VALLE DEL SAMOGGIA del 20.10.2008
il ricorso dell’A.S.VALLE DEL SAMOGGIA non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S. VALLE DEL SAMOGGIA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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