COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PORRETTA avverso squalifica per 3 giornate calc.LENZI NICOLO’ e per 5 giornate calc.EVENGELISTI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara PROGRESSO – PORRETTA del 26.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PORRETTA avverso squalifica per 3 giornate calc.LENZI NICOLO’ e per 5 giornate calc.EVENGELISTI ENRICO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara PROGRESSO – PORRETTA del 26.10.2008
L’A.S.PORRETTA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc.LENZI, dopo essere stato espulso “si è recato negli spogliatoi e non ne è uscito sino alla partenza dall’impianto sportivo e, di conseguenza, non può avere offeso gravemente e ripetutamente l’arbitro, poiché non si trovava nello stesso luogo in cui si trovava il direttore di gara”; 2) il calc.EVANGELISTI, aveva un contrasto di gioco con un avversario. “Entrambi a terra, si sono offesi a vicenda ed una volta rialzatisi si sono spinti”, venendo entrambi espulsi. Pertanto non è corretta l’indicazione che la reazione del calc.EVANGELISTI sia avvenuta a seguito di un fallo subito e soprattutto l’avversario non è stato colpito con calci e pugni”. “Inoltre, il calc.EVANGLISTI non poteva offendere gravemente e reiteratamente l’arbitro a fine gara, poiché si trovava all’interno degli spogliatoi e ne è uscito insieme ai compagni, solo dopo aver fatto la doccia, senza aver alcun contatto con il direttore di gara”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.PORRETTA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) che il calc.LENZI, espulso per offese e minacce ad un giocatore avversario, a fine gara offendeva ripetutamente l’arbitro e l’intera classe arbitrale; 2) il calc.EVANGELISTI, espulso perché dopo aver subito un fallo, colpiva il giocatore avversario autore della irregolarità con pugni e calci, a fine gara offendeva ripetutamente l’arbitro e l’intera classe arbitrale;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
di respingere il ricorso, confermando le squalifiche per 3 giornate del calc.LENZI NICOLO’ e per 5 giornate del calc.EVANGELISTI ENRICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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