COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. SANTAMARIA e del suo PRESIDENTE sig. Fabrizio NIN.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. SANTAMARIA e del suo PRESIDENTE sig. Fabrizio NIN.
Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007:
• il sig. Fabrizio NIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
• l’A.S.D. SANTAMARIA, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società ed evidenziando la recidività specifica della Società.
E’ altresì comparso il sig. Fabrizio NIN che ha motivato la mancata partecipazione all’attività del settore giovanile con l’impossibilità di reperire un sufficiente numero di calciatori nell’ambito comunale. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre società più strutturate gestiscono il settore giovanile nei comuni limitrofi; la sanzione è commisurata al basso grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società, recidiva reiterata, ha dimostrato negli anni, e all’oggettiva forza attrattiva delle società viciniori, per cui
decide
- di inibire il sig. Fabrizio NIN per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08
- di comminare alla società A.S.D.SANTAMARIA l’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento)
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