COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. PRO ROMANS e del suo PRESIDENTE sig. Luigino BOLZAN.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. PRO ROMANS e del suo PRESIDENTE sig. Luigino BOLZAN.
Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007:
• il sig. Luigino BOLZAN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
• l’A.S.D. PRO ROMANS, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società.
E’ altresì comparso il sig. Luigino BOLZAN che ha rappresentato come nell’ambito comunale vi siano numerose altre società per cui non è stato possibile reperire un sufficiente numero di calciatori della categoria juniores e nonostante sia stata svolta attività nelle categorie inferiori. Ha precisato che nella prima squadra sono stati sempre impiegati 6 calciatori juniores. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa inoltre di non riconoscere alla società alcuna attenuante in considerazione del fatto notorio che la società, che ancora recentemente ha partecipato al campionato di Eccellenza, costituisce per visibilità e lustro un punto di riferimento nel territorio circostante, collettore di risorse, e ha dimostrato per fatti concludenti di non avere alcun sostanziale interesse allo sviluppo del settore giovanile; deve poi considerare la recidiva specifica reiterata; per cui
decide
- di inibire il sig. Luigino BOLZAN per giorni 40 (quaranta), a tutto il 07.12.08
- di comminare alla società A.S.D. PRO ROMANS l’ammenda di € 2.100,00 (duemilacento)
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