COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. POLCENIGO BUDOIA e del suo PRESIDENTE sig. Leandro DORIGO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. POLCENIGO BUDOIA e del suo PRESIDENTE sig. Leandro DORIGO.
Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007:
• il sig. Leandro DORIGO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
• l’A.S.D. POLCENIGO BUDOIA, iscritta al campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 30 del Presidente e l’ammenda di € 1.000 (mille) a carico della società.
E’ altresì comparso il sig. DORIGO (Presidente) che, richiamandosi al contenuto della lunga e articolata memoria difensiva in precedenza inviata, ha rimarcato la cronica difficoltà-impossibilità a reperire nell’ambito comunale un sufficiente numero di calciatori per allestire una squadra da far partecipare all’attività giovanile come da disposizioni federali. Inoltre ha allegato che, a causa della defezione di numerosi calciatori della categoria allievi, sia stata costretta a chiedere lo svincolo di sei di loro per consentirne l’attività con tesseramento presso altre società vicine. Concludeva chiedendo l’assoluzione e rinunciando al patteggiamento ai sensi all’art 23 del C.G.S., proposto dal rappresentante della Procura.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è commisurata all’attenzione che, comunque, la società ha destinato al settore giovanile, per cui la C.D.T.
decide
- di inibire il sig. Leandro DORIGO per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08
- di comminare alla società A.S.D. POLCENIGO BUDOIA l’ammenda di € 800,00 (ottocento)
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