COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. BUTTRIO e del suo PRESIDENTE sig. Giancarlo LAVARONI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. BUTTRIO e del suo PRESIDENTE sig. Giancarlo LAVARONI. Con raccomandata del 16 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Giancarlo LAVARONI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • l’A.S.D. BUTTRIO, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società. Nessuno dei soggetti deferiti è comparso né ha fatto pervenire memorie scritte, con ciò evidenziando tutto il proprio disinteresse alla problematica e denotando un grado elevato di volontarietà nell’approccio soggettivo alla violazione contestata; la reiterazione nel tempo, convince la C.D.T. a considerare con particolare sfavore la condotta della società e del suo presidente. Inoltre, la società, che ancora recentemente ha partecipato al campionato di Eccellenza, costituendo per visibilità e lustro un punto di riferimento nel territorio circostante, collettore di risorse, non ha saputo dimostrare alcun interesse allo sviluppo del settore giovanile, per cui La C.D.T. ritenuto fondato il deferimento decide - di inibire il sig. Giancarlo LAVARONI per giorni 50 (cinquanta) , a tutto il 17.12.08 - di comminare alla società A.S.D. BUTTRIO l’ammenda di € 2.600,00 (duemilaseicento)
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