COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPRIVA e del suo PRESIDENTE sig. Fabio CONCION.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPRIVA e del suo PRESIDENTE sig. Fabio CONCION. Con raccomandata del 6 agosto 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Fabio CONCION, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • l’A.S.D. CAPRIVA, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società. E’ altresì comparso il sig. Fabio CONCION che richiamandosi alla memoria difensiva inviata in precedenza ha rimarcato la scarsa natalità nell’ambito comunale verificatasi negli anni interessati per cui non è stato possibile reperire un sufficiente numero di calciatori per allestire una squadra da far partecipare all’attività del settore giovanile come disposto dagli organi federali. Ha evidenziato come la buona volontà di svolgere attività nel settore sia dimostrata, da quest’anno, dall’iscrizione di una squadra al torneo PULCINI. Concludeva chiedendo l’assoluzione e la non applicazione di sanzioni. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre grosse società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; la sanzione è comunque commisurata al grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società ha pur dimostrato, e all’oggettiva forza attrattiva delle società viciniori, ma deve considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui decide - di inibire il sig. Fabio CONCION per giorni 30 (trenta) , a tutto il 27.11.08 - di comminare alla società A.S.D. CAPRIVA l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento)
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