COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della F.C. PRIMORIE PROSECCO e del suo PRESIDENTE sig. Sergio UKMAR.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della F.C. PRIMORIE PROSECCO e del suo PRESIDENTE sig. Sergio UKMAR. Con raccomandata del 6 agosto 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Sergio UKMAR, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • la FC PRIMORIE PROSECCO, iscritta al campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 30 del Presidente e l’ammenda di € 1.000 (mille) a carico della società. La società FC PRIMORIE PROSECCO ha fatto pervenire una memoria scritta con cui ha spiegato la mancata partecipazione al campionato Juniores (al quale aveva già iscritto una squadra) per l’impossibilità, verificatasi all’ultimo momento, a tesserare un sufficiente numero di calciatori. Per quanto riguarda le categorie inferiori svolge comunque attività giovanile con i pochi calciatori disponibili, unitamente ad altre società vicine, creando una società (POMLAD) che svolge unicamente attività nel settore. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio della collaborazione nella costituzione della società pura; la sanzione è comunque commisurata al grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società ha pur dimostrato negli anni, ma deve considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui decide - di inibire il sig. Sergio UKMAR per giorni 20 (venti), a tutto il 17.11.08 - di comminare alla società FC PRIMORIE PROSECCO l’ammenda di € 800,00 (ottocento)
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