COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 06.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STA RECLAMO della A.S.D. VIVAI COOPERATIVI Rauscedo (campionato Junioores Provinciale girone A Del. Pordenone) in merito alla squalifica per TRE giornate di gara del proprio calciatore PASTORE Alberto (in C.U. Delegazione Provinciale di Pordenone n° 9 del 22.10.08).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 06.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STA RECLAMO della A.S.D. VIVAI COOPERATIVI Rauscedo (campionato Junioores Provinciale girone A Del. Pordenone) in merito alla squalifica per TRE giornate di gara del proprio calciatore PASTORE Alberto (in C.U. Delegazione Provinciale di Pordenone n° 9 del 22.10.08). Con tempestivo reclamo, la A.S.D. VIVAI COOPERATIVI Rauscedo impugnava il provvedimento del G.S. della Delegazione Provinciale di Pordenone che con la seguente motivazione: “Allontanato dal campo per doppia ammonizione, nel mentre si avviava verso gli spogliatoi si rivolgeva al direttore di gara con gesta ed ingiurie continuando in tale atteggiamento anche a fine gara”, ha inflitto la squalifica per TRE giornate di gara al proprio calciatore PASTORE Alberto. Il reclamo cerca fondamento in una rappresentazione della situazione di fatto diversa da quella descritta dall’arbitro, infatti la società reclamante nega che il proprio calciatore si sia rivolto all’arbitro a fine gara, mentre in un primo momento il calciatore si sarebbe limitato a chiedergli chiarimenti “mantenendo un comportamento assolutamente civile”. Il reclamo è infondato. Dobbiamo ancora ricordare come l’art. 35/1 C.G.S. dispone che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per cui una versione completamente diversa da quella descritta dall’arbitro non può trovare ingresso in giudizio. Quanto alla quantificazione della sanzione, la espulsione per doppia ammonizione comporta già di per sé la squalifica automatica per un turno ai sensi dell’art. 45/2 C.G.S.. La condotta addebitata dall’arbitro al calciatore successiva all’espulsione, invece, è senz’altro da definirsi nella migliore delle ipotesi come “irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, sì che viene in rilievo l’art. 19/4 C.G.S. laddove dispone che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara…”. Il ripetere tale condotta a fine gara potrebbe portare addirittura ad un aggravamento della sanzione, aggravamento che la C.D.T. ritiene di non operare in considerazione della minima portata dei fatti.P.Q.M.La C.D.T. FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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