COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di Sergio TUBETTI membro del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. PROG & T e della A.S.D. PROG & T

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di Sergio TUBETTI membro del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. PROG & T e della A.S.D. PROG & T Il deferimento. Con Raccomandata dd 18.06.2008 ai sensi dell'art. 30 c.4 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Sergio TUBETTI membro del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. PROG & T per rispondere della violazione dell'art. 1 c. 1° C.G.S. e dell’art. 30 dello Statuto, “per aver citato in giudizio avanti al Tribunale di Udine la A.S.D. PROG & T, nella persona del legale rappresentante sig. Sandro VIZZUTI ed il sig. Enzo CLOCCHIATTI già Presidente della predetta società”; - b) la Società A.S.D. PROG & T, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del C.G.S. dell’operato del sig. Sergio TUBETTI. Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti a seguito della segnalazione dd 26.10.2007 a firma di Sandro VIZZUTI ed Enzo CLOCCHIATTI con la quale si lamentava la violazione da parte di Sergio TUBETTI, già Presidente dell’A.S.D. PROG & T, della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello Statuto, per aver egli impugnato dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria la delibera del consiglio direttivo dd 06.08.07 con la quale era stato destituito dalla carica presidenziale da lui all’epoca rivestita. La convocazione. Con Raccomandata dd 06.10.2008 il v.Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 30.10.2008. Il dibattimento. Sia il TUBETTI Sergio che l’A.S.D. PROG & T si sono ritualmente costituiti in giudizio depositando memorie difensive scritte ad illustrazione delle ragioni da loro sostenute circa l’asserita infondatezza dell’accusa loro rivolta. All’udienza del 30.10.2008 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe ADAMO, il sig. Sergio TUBETTI assistito dall’avv. Alessandro Beltrame ed il sig. Sandro VIZZUTI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. PROG & T.- Datosi atto che le parti deferite dichiaravano di non esser interessate a definire la vertenza ai sensi dell’art. del 23 C.G.S. si procedeva alla discussione della vertenza all’esito della quale venivano formulate le conclusioni qui di seguito riportate. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:  Quanto a Sergio TUBETTI: inibizione per anni 1 (uno);  Quanto alla società A.S.D. PROG & T: ammenda di € 1.000,00 (mille) Il sig. Sergio TUBETTI concludeva in via principale per l’assoluzione dall’incolpazione per insussistenza della violazione a lui addebitata; in via subordinata per l’assoluzione dall’incolpazione per essere l’iniziativa giudiziaria resasi necessaria ed indilazionabile in considerazione della perentorietà del termine di gg 30 previsto a pena di decadenza dall’art. 23 c.c.; in estremo subordine per l’assoluzione dall’incolpazione per la sussitenza della scriminante costituita dal legittimo affidamento fatto sulla dichiarazione resa dal Presidente del Comitato Regionale (che a suo dire avrebbe riferito che le questioni interne alle società non sono di competenza degli organi federali) e dalla nota inviata alla Federazione tramite Racc. A.R. (acquisita agli atti) prima dell’iniziativa giudiziaria. Il Presidente della A.S.D. PROG & T concludeva per l’assoluzione riportandosi ai motivi esposti nella memoria scritta. La motivazione. La C.D.T., ritenuta del tutto superflua l’audizione del teste indicato dalla difesa di TUBETTI Sergio su circostanze già chiarite in sede di indagini, reputa il deferimento non fondato. La vicenda richiede una disamina che parte dalla normativa vigente. L’adesione all’ordinamento sportivo deriva dal sistema del tesseramento, per i singoli, e dall’affiliazione per le società. Entrambi sono espressione dell’art. 18 Cost. che garantisce il diritto di associazione per fini che non siano vietati dalla legge.Tesseramento ed affiliazione comportano l’adesione incondizionata del soggetto interessato alla c.d. “clausola compromissoria” previsto dall’art. 30 dello Statuto per effetto della quale le controversie che investono questioni interne all’ordinamento sportivo vanno risolte in tale ambito dagli organi a ciò preposti.A sua volta l’art. 3 del D.L. 220/03, convertito nella L. 280/03, stabilisce che “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.- In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’art. 2 comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.Così delineato il quadro normativo cui fare riferimento per risolvere la presente vertenza, ritiene questa C.D.T. che l’iniziativa giudiziaria posta in essere dal TUBETTI non integri alcuna violazione delle disposizioni dell’ordinamento sportivo che stabiliscono la riserva di giustizia, riguardando detta iniziativa una questione meramente interna all’A.S.D PROG & T che non pare assumere un rilievo tale da giustificare l’interessamento degli organismi sportivi o della giustizia sportiva.Tanto più che le doglianze poste dal TUBETTI a sostegno della sua impugnazione davanti al Tribunale di Udine contro la delibera del Consiglio Direttivo, attengono a vizi formali (mancato rispetto delle formalità asseritamente stabilite per la convocazione del C.D.; difetto di legittimazione in capo a chi avrebbe presieduto la riunione, mancato inserimento nell’ordine del giorno della questione sulla quale è stato poi deliberato, partecipazione alla riunione di soggetti non legittimati) che non appaiono integrare comportamenti illeciti – rispetto ai quali la Procura Federale è chiamata ad esercitare le sue funzioni inquirenti e requirenti – neppure sotto il profilo della violazione dei generalissimi principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del C.G.S. che non risultano, nel caso in esame, intaccati o lesi, essendo il motivo unico della destituzione del prevenuto dalla carica presidenziale asseritamente costituito da una “scarsa collaborazione” con la società da lui all’epoca rappresentata.Da ultimo non va dimenticato che le indagini da parte della Procura Federale hanno preso avvio a seguito di una segnalazione della A.S.D. PROG & T e non all’esito di una iniziativa di un qualche organo sportivo.L’infondatezza del deferimento nei confronti del TUBETTI comporta come ovvia conseguenza l’assoluzione della PROG & T da ogni responsabilità.P.Q.M.la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: Ritenuto infondato il deferimento nei confronti di Sergio TUBETTI in ordine ai fatti a lui ascritti dispone il non luogo a procedere nei suoi confronti e per l’effetto il non luogo a procedere nei confronti dell’A.S.D. PROG & T.
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