COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DANILO PATUI (presidente della Società A.S.D. Pasian di Prato) e della A.S.D. PASIAN DI PRATO (attualmente A.S.D. Pasianese Calcio)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DANILO PATUI (presidente della Società A.S.D. Pasian di Prato) e della A.S.D. PASIAN DI PRATO (attualmente A.S.D. Pasianese Calcio) Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 14.5.2008 nei confronti di Danilo Patui (Presidente della società A.S.D. Pasian di Prato) per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver arbitrariamente comminato una sanzione a carattere pecuniario nei confronti di due propri tesserati in deroga ai principi generali di divieti di accordi economici fra società e calciatori nell’ambito dell’attività dilettantistica e della società A.S.D. Pasian di Prato a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, la CDT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 30.10.2008. All’udienza sono comparsi l’avv. Massimo Giuseppe ADAMO quale Sostituto Procuratore Federale e, per i deferiti, lo stesso Danilo Patui, per sé e quale legale rappresentante della ASD Pasian di Prato. I deferiti, nel corso del dibattimento, hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto a Danilo Patui, mesi 2 e giorni 20 di inibizione; quanto alla Società A.S.D. Pasian di Prato, € 666,67 di ammenda; La C.D.T. FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione fino al 09/02/2009 al sig. Danilo Patui; - € 666,67 (seicentosessantasei/67) di ammenda alla Società A.S.D. Pasian di Prato (attualmente A.S.D. Pasianese Calcio). dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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