COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MASSARONI FABIO , BLUNNO EDOARDO E TIBURZI LUCA TESSERATI CON LA SOCIETA’ GREGNA H. CAPANNELLE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEI SUOI DIRIGENTI TRAPASSI LUCA, FEDERICO RICCARDO E GALASSI DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ GREGNA H. CAPANNELLE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MASSARONI FABIO , BLUNNO EDOARDO E TIBURZI LUCA TESSERATI CON LA SOCIETA’ GREGNA H. CAPANNELLE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEI SUOI DIRIGENTI TRAPASSI LUCA, FEDERICO RICCARDO E GALASSI DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ GREGNA H. CAPANNELLE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei calciatorI Massaroni Bruno, Blunno Edoardo e Tiburzi Luca, tesserati con la società Gregna H. Capannelle, della società Gregna H. Capannelle e dei suoi dirigenti Trapassi Luca, Federico Riccardo e Galassi Daniele per violazione, i primi, dell’articolo 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS in relazione all’articolo 7 comma e dell’articolo 16 dello Statuto federale, la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 7 comma e 16 dello Statuto federale . Nell’atto del 19-6-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione dei calciatori Massaroni, Blunno e Tiburzi a dieci gare del campionato di 3^ categoria della delegazione provinciale di Roma senza essere tesserati con la società Gregna H. Capannelle che l’aveva schierati in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato brevi manu il tesseramento alla competente delegazione provinciale il 9-10-2007 ma i calciatori risultavano ancora tesserati con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società Gregna H. Capannelle il 25-10-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, dei calciatori e del tre dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione dei calciatori. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale mentre tutti i deferiti risultavano assenti e non facevano pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per i calciatori la squalifica per quattro mesi, per i dirigenti la inibizione per un mese per Federico, di due mesi per Trapassi e di sei mesi per Galassi e per la società la penalizzazione di dieci punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione dei calciatori nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra società. Ne consegue la responsabilità dei calciatori, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Nella specie, a differenza di casi apparentemente analoghi, decisi dalla Commissione non appare sussistente l’ipotesi colposa, sostenuta dalla sostanziale buona fede dei tesserati e della società, in quanto i calciatori sono stati impiegati in posizione irregolare in numerose gare ben dopo che il competente ufficio avesse comunicato il rigetto della richiesta di tesseramento. Infatti è in atti tale comunicazione del 25-10-2007 e risulta che i calciatori furono impiegati addirittura sino al 16-12-2007. I deferiti non hanno articolato alcuna eccezione e non sono comparsi e quindi non hanno posto la Commissione in condizioni di acquisire elementi ulteriori oltre a quelli cartolari contenuti nel fascicolo dell’organo inquirente e requirente. Quindi, anche a voler concedere che inizialmente sussistesse la buona fede, questa è venuta a mancare quando l’irregolarità della richiesta di tesseramento è emersa a seguito della comunicazione del comitato; la società dovrà rispondere a titolo di responsabilità piena delle violazioni, reiterate sia nel numero dei tesserati impiegati che delle gare viziate da irregolarità. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare ai calciatori MASSARONI FABIO, BLUNNO EDOARDO e TIBURZI LUCA la squalifica per quattro gare, ai Dirigenti GALASSI DANIELE, TRAPASSI LUCA e FEDERICO RICCARDO la inibizione per mesi due ed alla Societa’ GREGNA H. CAPANNELLE l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
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