COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI VIGLIANISI VITO E CHIODI ANDREA TESSERATI CON LA SOCIETA’ SORIANESE PRIMI CALCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEL SUO DIRIGENTE FERRUZZI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SORIANESE PRIMI CALCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI VIGLIANISI VITO E CHIODI ANDREA TESSERATI CON LA SOCIETA’ SORIANESE PRIMI CALCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEL SUO DIRIGENTE FERRUZZI ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SORIANESE PRIMI CALCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale deI calciatorI Viglianisi Vito e Chiodi Andrea, tesserati con la società Sorianese primi calci, della società Sorianese primi calci e del suo dirigente Ferruzzi Antonio per violazione, i primi, dell’articolo 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS, la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione agli articolo 7 e 16 dello statuto federale . Nell’atto del 19-5-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione dei calciatori Viglianisi e Chiodi rispettivamente ad otto e sei gare del campionato di 3^ categoria della delegazione provinciale di Viterbo senza essere tesserati con la società Sorianese primi calci che li aveva schierati in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato brevi manu il tesseramento alla competente delegazione provinciale il 18-9-2007 ma i calciatori risultavano ancora tesserati con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società il 12-11-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, dei calciatori e del due dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione dei calciatori. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale e per i deferiti il calciatore Chiodo faceva pervenire controdeduzioni mentre il calciatore Viglianisi, il dirigente Ferruzzi ed il rappresentante della società erano presenti personalmente. Tutti protestavano l’assoluta buona fede sia oralmente che negli scritti difensivi in quanto l’errore per il calciatore Chiodo sarebbe stato ingenerato da errate informazioni fornite dalla società titolare effettiva del vincolo. Per quanto attiene il Viglianisi lo stesso calciatore forniva probante documentazione da cui risultava che lo stesso aveva richiesto lo svincolo ex art. 32 bis delle NOIF per età e quindi la richiesta di tesseramento per la società Sorianese primi calci doveva intendersi perfettamente regolare La società comunque aveva provveduto a fermare i calciatori non appena avuto sentore che la sua posizione non fosse regolare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore Viglianisi la squalifica per quattro mesi Chiodo la squalifica di tre mesi, per il dirigente Ferruzzi Antonio la inibizione per otto mesi e per la società la penalizzazione di otto punti in classifica. Preliminarmente deve affermarsi che i documenti prodotti dal calciatore Viglianisi a sostegno della sua tesi difensiva appaiono convincenti. Infatti il plico postale inviato alla società Pilastro, titolare del vincolo, contenente la richiesta di svincolo ex art. 32 bis delle NOIF risulta effettivamente inoltrato ed è stato restituito per compiuta giacenza. La ricevuta della raccomandata inoltrata al Comitato Regionale e contenente analoga richiesta risulta autentica. Da un esame esperito ex officio dalla Commissione è risultato però che la stessa, per evidente disguido della società addetta al recapito della corrispondenza, non è mai stata presa in carico dal sistema e, quindi, con ogni probabilità non è mai stata recapitata. Ciò ha ingenerato nel calciatore la convinzione di essere svincolato, mentre l’aggiornamento della posizione, per i motivi anzidetti, non era stato effettuato dai competenti uffici. Il calciatore, la società ed il dirigente, vanno mandati assolti quindi dall’incolpazione a loro rispettivamente ascritta. Il calciatore Chiodo risulta invece aver partecipato per pochi minuti alle gare del 13-10-2007, 20-10-2007, 17-11-2007 e 1-12-2007 e come assistente di parte dell’arbitro alla gara del 15-12-2007. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti per tale posizione. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore peraltro poco utilizzato, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del dirigente accompagnatore a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte con l’aggravante della continuazione e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere dagli addebiti il calciatore VIGLIANISI VITO; di affermare la responsabilita’ dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte in relazione alla posizione del calciatore CHIODO ANDREA e di comminare allo stesso la squalifica per tre gare, al Dirigente FERRUZZI ANTONIO la inibizione per mesi due e giorni quindici ed alla Societa’ PARADISO VITERBO l’ammenda di € 350,00.
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