COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLO CACCIA E DEL SIG. EMILIO PETTI PRESIDENTE DELLA G.S. VIGNANELLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F. ED ART. 10 COMMA 2 E 4 C.G.S., DEL SIG. ANTONIO ANNESI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED ART.10 COMMA 2 E 4 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. VIGNANELLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 2 E 4 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLO CACCIA E DEL SIG. EMILIO PETTI PRESIDENTE DELLA G.S. VIGNANELLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F. ED ART. 10 COMMA 2 E 4 C.G.S., DEL SIG. ANTONIO ANNESI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED ART.10 COMMA 2 E 4 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. VIGNANELLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 2 E 4 C.G.S.
Il Procuratore Federale, letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Lazio, che riferiva alla Procura Federale per le opportune valutazioni in ordine all’irregolare tesseramento del calciatore Paolo Caccia da parte della Società G.S. Vignanello, posto che lo stesso risultava ancora vincolato per l’A.S. Canepina, ha disposto il deferimento.
Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento – peraltro sottoscritta sia dal calciatore che dal Sig. Emilio Petti n.q. di Presidente del Vignanello Società richiedente – l’atleta in questione risultava ancora tesserato con l’A.S. Canepina e che seguiva comunicazione del 16.10.07, da parte del Comitato Regionale Lazio-L.N.D., di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore.
Il giocatore Paolo Caccia, pertanto, veniva utilizzato – nonostante la irregolarità del tesseramento, per la partita vasanello – Vignanello del 07.10.07.
La condotta posta in essere dal sig. Paolo Caccia e dal sig. Emilio Petti configura la violazione dell’art.40 IV comma N.O.I.F. e dell’art.1 C.G.S., nonché la responsabilità diretta ex art.4 I comma C.G.S. della Società Vignanello e risulta, altresì, la responsabilità del sig. Antonio Annesi il quale, n.q. di dirigente accompagnatore, sottoscriveva la distinta per la gara sopra richiamata assumendo la regolarità della posizione di tutti i calciatori e violando, pertanto, gli art.1 I comma ed art.10 II e VI comma C.G.S..
Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 17 settembre 2008, presenziava per la Procura Federale l’avv. Liberati; nessuno compariva per i deferiti, sebbene siano state trasmesse note difensive in cui la Società evidenziava la propria buona fede.
La Procura - riportandosi all’atto di deferimento – ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi tre di squalifica per il calciatore Paolo Caccia; nr.3 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Annesi e nr.6 mesi di inibizione per il Presidente Emilio Petti; oltre a due punti di penalizzazione ed €.700,00 di ammenda per la Società Vignanello.
La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati.
Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede.
Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
L’utilizzo del calciatore per una sola gara (solo 10 minuti), peraltro disputata anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede.
Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
L’applicazione della squalifica di 1 gara per il calciatore Paolo Caccia; 15 giorni di inibizione per il Presidente sig. Petti e 15 giorni di inibizione per il Dirigente accompagnatore sig. Annesi, oltre ad € 150,00 di ammenda per la Società Vignanello.
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