COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLACIMA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 18.9.2008 (Gara: VIS AURELIA – MONTEFIASCONE del 14.9.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLACIMA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 18.9.2008 (Gara: VIS AURELIA – MONTEFIASCONE del 14.9.2008 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, al termine della gara, il giocatore BELLACIMA ha rivolto alla terna arbitrale degli insulti, ma senza alcun atteggiamento di minaccia; che, pertanto, la sanzione andrà rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili; Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BELLACIMA LUCA da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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