COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 09.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG. PETRONIO DOMENICO, DIRIGENTE DELLA ASD AUSONIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD AUSONIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 09.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG. PETRONIO DOMENICO, DIRIGENTE DELLA ASD AUSONIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE' DELLA SOCIETA' ASD AUSONIA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 Il Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 20/6/08 ha disposto il deferimento del Sig. Domenico Petronio, segretario tesserato della A.S.D. AUSONIA, per violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S., avendo contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per essersi reso autore della telefonata del 20/1/08 alle ore 14,50 al servizio Pronto AIA, sezione di Latina, esternando all'operatore giudizi offensivi nei confronti dell'Arbitro della gara Rocca d'Arce – A.S.D. Ausonia, e minacciando ritorsioni nei confronti dei direttori di gara in futuro designati per le gare dell' A.S.D. Ausonia. A titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione all'addebito contestato al Sig. Petronio, veniva deferita altresì la società A.S.D. AUSONIA. La Commissione fissava la riunione per la discussione del ricorso, dandone avviso ai deferiti. A detta riunione del 24/9/08 nessuno è comparso per i deferiti, né gli interessati hanno fatto pervenire controdeduzioni. La Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, richiedendo l'inibizione di sei mesi a carico del Sig. Petronio Ivano e l'ammenda di € 1000,00 a carico della società A.S.D. AUSONIA. Ritiene questa Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulti comprovata dalle stesse dichiarazioni, di valore confessorio, rilasciate dal Sig. Petronio al Collaboratore della Procura nell'audizione dell'11/4/08, nel corso della quale l'interessato ha confermato che, subito dopo essere stato allontanato dall'Arbitro al 24' del primo tempo della partita Rocca d'Arce – Ausonia svoltasi il 20/1/08 con inizio alle 14,30, aveva chiamato il servizio PRONTO AIA, manifestando all'operatore tutto il suo “disappunto per quella direzione arbitrale”; egli ha inoltre dichiarato che qualche eventuale parola “forte” era stata dettata soltanto dalla “rabbia momentanea” per il provvedimento disciplinare assunto dall'Arbitro nei suoi confronti. Censurato il comportamento posto in essere dal tesserato, non solo per avere espresso il suo dissenso con toni offensivi e minacciosi, ma anche per il contenuto volgare delle sue esternazioni, l'unica attenuante che può riconoscersi al Sig. Petronio è che la sua reazione, è stata determinata, al momento, da uno stato d'animo alterato per la sanzione subita. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di inibire per tre mesi il Sig, PETRONIO IVANO e di comminare l'ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. AUSONIA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it