COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 09.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ALO’ FABRIZIO (TESS. SOC. CANEPINA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 29 DEL 25.9.2008 (Gara: CANEPINA – TOLFA del 21.9.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 09.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ALO’ FABRIZIO (TESS. SOC. CANEPINA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 29 DEL 25.9.2008 (Gara: CANEPINA – TOLFA del 21.9.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe presentato dal calciatore della Società CANEPINA, ALO’ FABRIZIO, il quale sostiene che, allorché veniva espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione, nell’uscire dal terreno di giuoco, in un momento delicato della partita, aveva un gesto di stizza ma più verso la propria persona e non certamente all’indirizzo dell’arbitro. Dagli atti ufficiali che, come è noto costituiscono fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il calciatore in argomento, al momento di lasciare il terreno di giuoco, rivolgeva all’arbitro espressioni di chiaro ed inequivocabile contenuto offensivo. Detto ciò, appare evidente a questa Commissione Disciplinare Territoriale, che non esistono margini di accoglimento del ricorso, di cui trattasi in quanto è evidente che la sanzione comminata dal Giudice di prime cure è congrua in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore ALO’ FABRIZIO. Conseguentemente, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dal calciatore ALO’ FABRIZIO confermando, a suo carico, la squalifica per n. 3 giornate di gara. La tassa reclamo va incamerata.
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