COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI DONATO ANTIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, DEL DIRIGENTE BARDI ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ AS MIRAFIN AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI DONATO ANTIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, DEL DIRIGENTE BARDI ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLA SOCIETA’ AS MIRAFIN AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli atti, osserva quanto segue: la Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 20.06.2008 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, del calciatore Di Donato Antimo, della AS MIRAFIN, del suo dirigente Sig. Bardi Armando nonchè della AS MIRAFIN stessa per le violazioni come meglio riportate in epigrafe. In particolare il calciatore Di Donato Antimo contraeva tesseramento con la Società ASD ELDO IMPIANTI N. FLORIDA in data 12.10.2006. In data 15.10.2007 tuttavia, la società AS MIRAFIN chiedeva il tesseramento del giocatore mediante invio ai competenti uffici della F.I.G.C di apposita richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento nonostante questi fosse ancora tesserato con la società ASD ELDO IMPIANTI N. FLORIDA. La richiesta veniva pertanto considerata nulla. Nonostante tale diniego il calciatore Di Donato Antimo, partecipava a n. 1 gara (Mirafin – Casal Torraccia) del 20.10.2007, valevole per il Campionato di Calcio a 5 serie C2, senza averne alcun titolo in quanto contestualmente risultava ancora tesserato con la Società ASD ELDO IMPIANTI N. FLORIDA. In particolare il dirigente della AS MIRAFIN Sig. Bardi Armando sottoscriveva la lista di gara attestando il regolare tesseramento di tutti i calciatori ivi incluso il Di Donato. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 24/09/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data per i deferiti nessuno è comparso. La società AS MIRAFIN ha fatto pervenire nei termini fissati controdeduzioni a difesa. La società in particolare sostiene di aver fatto affidamento sulle dichiarazioni del calciatore che assumeva di non essere vincolato con nessun altra società e che lo stesso avrebbe partecipato alla sopra citata gara per un disguido interno prima che si potesse effettivamente procedere alla verifica presso i competenti uffici della FIGC della sua situazione di tesseramento. Era presente altresì il Rappresentante della Procura Federale il quale concludeva, premessa la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di 1 mese di squalifica per il calciatore Di Donato Antimo, 1 mese di inibizione per il dirigente della A.S. MIRAFIN Sig. Bardi Armando ed 1 punto di penalizzazione a carico della società A.S. MIRAFIN. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo del calciatore per una sola gara, peraltro disputata anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società A.S. MIRAFIN l’ammenda di € 150,00; al Dirigente accompagnatore sig. BARDI ARMANDO, l’inibizione per 15 giorni ed al calciatore DI DONATO ANTIMO la squalifica per una gara.
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