COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO CHERUBINI E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI, SIG. PIETRO D’ARDES, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMA 2 C.G.S., DEL DIRIGENTE SIG. DANIELE DE ANGELIS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 OMMA 2 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO CHERUBINI E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI, SIG. PIETRO D’ARDES, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMA 2 C.G.S., DEL DIRIGENTE SIG. DANIELE DE ANGELIS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 OMMA 2 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale, visti gli atti, osserva quanto segue:
la Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 18.06.2008 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, del calciatore Antonio Cherubini, della A.S. PRO TIVOLI, del suo presidente Sig. Pietro D’Ardes e del suo dirigente Sig. Daniele De Angelis nonchè della A.S. PRO TIVOLI stessa per le violazioni come meglio riportate in epigrafe.
In particolare il calciatore Antonio Cherubini contraeva tesseramento con la Società A.S.D. Gerano in data 13.09.2007. In data 14.09.2007 tuttavia, il Sig. Pietro D’Ardes, allora presidente della A.S. PRO TIVOLI chiedeva il tesseramento del giocatore mediante invio ai competenti uffici della F.I.G.C di apposita richiesta di tesseramento sottoscritta dallo stesso calciatore nonostante questi fosse ancora tesserato con la società A.S.D. Gerano.
La richiesta di tesseramento veniva pertanto respinta. Nonostante tale diniego il calciatore Antonio Cherubini, partecipava a n. 1 gara (A.S. PRO TIVOLI – Pro Calcio San Basilio) del 30.09.2007, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone “G”, senza averne alcun titolo in quanto contestualmente risultava ancora tesserato con la Società A.S.D. Gerano. In particolare il dirigente della A.S. PRO TIVOLI Sig. Daniele De Angelis sottoscriveva la lista di gara attestando il regolare tesseramento di tutti i calciatori ivi incluso il Cherubini.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 24/09/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data sono comparsi per la Società A.S. PRO TIVOLI il calciatore Antonio Cherubini ed il presidente della società per la stagione 2008/2009 Sig. Brancati Andrea i quali sostengono di aver agito nella massima buona fede in quanto avevano ricevuto assicurazioni da parte della A.S.D. Gerano in merito all’avvenuto svincolo del calciatore stesso.
Era presente altresì il Rappresentante della Procura Federale il quale concludeva, premessa la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di 2 mesi di squalifica per il calciatore Antonio Cherubini, 2 mesi di inibizione per il Presidente (all’epoca dei fatti) della A.S. PRO TIVOLI Sig. Pietro D’Ardes, 2 mesi di inibizione per il dirigente della A.S. PRO TIVOLI Sig. Daniele De Angelis ed 1 punto di penalizzazione a carico della società A.S. PRO TIVOLI.
Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede.
Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili.
L’utilizzo del calciatore per una sola gara, peraltro disputata anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede.
Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società.
Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze,
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società PRO TIVOLI l’ammenda di € 150,00;
al Presidente PIETRO D’ARDES e al Dirigente accompagnatore DANIELE DE ANGELIS, l’inibizione per 15 giorni ed al calciatore ANTONIO CHERUBINI la squalifica per una gara.
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