COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE DELLA PRO CALCIO SABINA SIG.MAURIZIO DE MATTIA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.08 RIPORTATA NEL COMUNICATO UFFICIALE NR.33 DEL 03.10.08 ( Gara: Comunale Foglianese – Pro Calcio Sabina dell’ 1.10.2008 – Coppa Italia Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE DELLA PRO CALCIO SABINA SIG.MAURIZIO DE MATTIA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.08 RIPORTATA NEL COMUNICATO UFFICIALE NR.33 DEL 03.10.08 ( Gara: Comunale Foglianese – Pro Calcio Sabina dell' 1.10.2008 - Coppa Italia Promozione) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il Vice Presidente della Pro Calcio Sabina; osserva: A motivo del reclamo, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’impugnata sanzione perché irrogata, secondo l’assunto del reclamante, con riferimento all’art.14 C.G.S. che prevede fattispecie diverse rispetto a quella contestata; in subordine, la riduzione della sanzione ritenendo il referto arbitrale inattendibile e contraddittorio in molti punti e comunque escludeva ogni connotazione discriminatoria alla condotta posta in essere sia dal dirigente De Mattia sia, più in generale, dall’Associazione Sportiva Pro Calcio Sabina. All’udienza del 15 ottobre 2008 presenziava per il reclamante il sig. Enzo Antonini n.q. di Vice Presidente dell’Associazione Pro Calcio Sabina il quale, riportatosi alle argomentazioni ampiamente esposte nel reclamo introduttivo di cui insisteva per l’accoglimento, respingeva ogni accusa di natura discriminatoria, precisando che, in occasione della partita del 01.10.08, la Pro Calcio Sabina schierava diversi calciatori di origine viterbese (precisamente i nr.1, nr.2, nr.13, nr.14, nr.17) e che anche i dirigenti sigg. Maurizio De Mattia, Stefano De Mattia e Circola sono di origine viterbese. La Commissione, verificata positivamente la circostanza che precede, riteneva di accogliere seppur parzialmente le doglianze del reclamante. In effetti, sulla scorta delle argomentazioni che precedono e dalla lettura degli atti depositati, la Commissione ritiene di escludere ogni connotazione di natura discriminatoria a carico del sig. De Mattia, riconoscendo, tuttavia, la responsabilità dello stesso ex art.1 I comma C.G.S. per aver offeso ed ingiuriato i dirigenti della società avversaria, nonché l’arbitro a seguito del provvedimento di allontanamento che il direttore di gara emetteva a suo carico al 20’ s.t.; del resto si deve ritenere pacifica la circostanza dell’”alterco” tra il De Mattia e la panchina avversaria (cfr.paragrafo 1) reclamo), laddove le argomentazioni difensive esposte nei successivi punti dell’impugnazione sono caratterizzate da presunzioni soggettive non meritevoli di accoglimento. Pertanto, ribadita l'intollerabilità della condotta del dirigente De Mattia, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce l’inibizione del dirigente Maurizio De Mattia dal 31 dicembre 08 al 15 novembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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