COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE REGNANI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: ALLUMIERE – LA STORTA del 5.10.2008 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE REGNANI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008
(Gara: ALLUMIERE – LA STORTA del 5.10.2008 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ALLUMIERE ritiene eccessiva la sanzione comminata al calciatore in epigrafe, precisando che il REGNANI, già ammonito nel primo tempo per proteste, veniva nel corso della ripresa ingiustamente ammonito, a parere della reclamante, per la seconda volta e quindi espulso dal terreno di giuoco.
Il calciatore, con la squadra già ridotta in dieci uomini per una precedente espulsione, si lasciava andare ad una espressione nei confronti dell’arbitro irriguardosa, dettata soprattutto dalla tensione agonistica che si era creata a seguito dei suddetti provvedimenti.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore di cui trattasi, a seguito del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, in effetti ha mantenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.
Questo Organo di Giustizia Sportiva, tuttavia, può ritenere valide alcune argomentazioni evidenziate dall’U.S.D. ALLUMIERE nel presente ricorso, pertanto è dell’avviso che la sanzione comminata al REGNANI possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità.
Detto ciò
DELIBERA
Di accogliere il reclamo presentato dalla U.S.D. ALLUMIERE riducendo la squalifica del calciatore REGNANI GIAMPIERO da 3 a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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