COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: OSTIAMARE – TANAS CASALOTTI del 5.10.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALLI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: OSTIAMARE – TANAS CASALOTTI del 5.10.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il giocatore – che si trovava molto distante – ha rivolto all’arbitro un insulto, poi reiterato alla notifica dell’espulsione, senza alcun ulteriore comportamento offensivo; che, pertanto, la sanzione potrà essere ridotta, rapportando la stessa alle effettive responsabilità del calciatore DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GALLI GIACOMO da 3 a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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