COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.11.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE GIORGINI ROCCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: SABINIA – POGGIO CATINO del 5.10.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.11.2008 A CARICO DELL’ALLENATORE GIORGINI ROCCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: SABINIA – POGGIO CATINO del 5.10.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società SABINIA nel reclamo e successivamente in sede di audizione, chiedeva la riduzione della squalifica al proprio tesserato in quanto ritenuta sproporzionata relativamente al reale accadimento dei fatti. In particolare, pur confermando le veementi proteste dell’Allenatore GIORGINI, specificava che la protesta non è mai decaduta in minacce ed ingiurie e che il Sig. GIORGINI non si è mai avvicinato con la propria fronte, in segno di protesta, al Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, ritenute parzialmente assumibili le argomentazioni dedotte dalla ricorrente in quanto le proteste del Sig. GIORGINI , pur veementi e reiterate, non sono sfociate in atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti del Direttore di gara ma hanno avuto un tono prettamente irriguardoso, ritiene di ridurre parzialmente la squalifica del Sig. GIORGINI ROCCO, pertanto DELIBERA Di accogliere il ricorso della Società SABINIA e per l’effetto riduce la squalifica a carico dell’allenatore GIORGINI ROCCO dal 14.11.2008 al 3.11.2008. La tassa reclamo va restituita.
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