COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MEDORI PIERGIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: PIANOSCARANO – CORCHIANO del 12.10.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MEDORI PIERGIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: PIANOSCARANO - CORCHIANO del 12.10.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il calciatore MEDORI ha posto in essere nei confronti dell’arbitro e poi dell’assistente, soltanto un comportamento irriguardoso ed offensivo, senza alcun intento minaccioso, ma di mera protesta DELIBERA Di accogliere il ricorso della Società CORCHIANO e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore MEDORI PIERGIORGIO da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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