COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS ALFREDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008 (Gara: R11 LATINA – MONTE S. BIAGIO del 19.10.2008 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS ALFREDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008
(Gara: R11 LATINA – MONTE S. BIAGIO del 19.10.2008 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società reclamante sostiene l’insussistenza del comportamento denigratorio del DE ANGELIS in quanto il calciatore non avrebbe imitato offensivamente un difetto di pronuncia dell’Arbitro, ma gli si sarebbe rivolto esprimendo parole che evidenziavano il suddetto difetto che anch’egli presentava.
A supporto di tale affermazione, la Società MONTE S. BIAGIO, ha prodotto una certificazione medica dalla quale risulta che il DE ANGELIS “è affetto da balbuzie”.
Questa Commissione, pur tenendo conto delle circostanze di cui sopra, ritiene che vada comunque censurato il comportamento del calciatore DE ANGELIS, il quale a fine gara si è avvicinato scorrettamente all’arbitro, con atteggiamento irriguardoso.
Tanto premesso, la Commissione
DELIBERA
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore DE ANGELIS ALFREDO da 3 a 1 gara, peraltro già scontata.
La tassa reclamo va restituita.
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