COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAMBONI TOMMASO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008 (Gara: VIS ARTENA – SORA del 19.10.2008 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GAMBONI TOMMASO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008 (Gara: VIS ARTENA – SORA del 19.10.2008 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che dall’esame del referto arbitrale emerge che il gesto compiuto dal calciatore GAMBONI – seppur censurabile – è stato causato da una reazione scomposta nei confronti di un avversario, a seguito di fatti di gara; tanto premesso, tenuto conto della parziale fondatezza delle doglianze della Società VIS ARTENA; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo di cui trattasi e di ridurre la squalifica del calciatore GAMBONI TOMMASO da 4 a 3 gare. La tassa reclamo si restituisce.
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