COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI CALCIATORI MAURIZIO PAOLELLA, SALVATORE ORAZZO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D.MARINA CLUB 2005, SIG.BRUNO SPIRITO ,PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF C.G.S. , DEL DIRIGENTE SIG.GIUSEPPE GRIECO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S.D.MARINA CLUB 2005 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI CALCIATORI MAURIZIO PAOLELLA, SALVATORE ORAZZO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D.MARINA CLUB 2005, SIG.BRUNO SPIRITO ,PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF C.G.S. , DEL DIRIGENTE SIG.GIUSEPPE GRIECO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S.D.MARINA CLUB 2005 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C.disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei calciatori, tesserati con la Soc.Marina Club 2005, della Società stessa , del suo presidente Bruno Di Spirito e del dirigente Giuseppe Grieco, per violazione, i calciatori ed il presidente, dell'articolo 1 comma 1 e 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS del CGS, la Società per violazione dell'articolo 4 comma 1 e 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell'articolo 1 comma 1 CGS e dell'art. 10 comma 2 e 6, del C.G.S. Nell'atto del 21.07.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione dei calciatori Paolella e Orazzo a due gare del campionato di seconda categoria, precisamente del 25.11.2007, e del 2.12.2007, senza essere tesserati con la società Marina Club 2005 che li aveva schierati in campo. La predetta Società, invero, aveva inoltrato a mezzo posta il tesseramento al competente Comitato Regionale Lazio il 17-11-2007 ma i calciatori risultavano ancora tesserati con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota inviata il 03.12-2007 che i tesseramenti dovevano ritenersi nulli e privi di ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del presidente e del dirigente che aveva sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l'irregolare utilizzazione dei calciatori di cui trattasi . La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti, e soltanto il calciatore Orazzo faceva pervenire le relative note nei termini assegnati. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ribadendo l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedeva per i calciatori la squalifica per un tre mesi, per il presidente la inibizione per 12 mesi, per il dirigente la inibizione per sei mesi e per la società la penalizzazione di due punti in classifica . La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione dei calciatori nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra Società. Ne consegue la responsabilità dei calciatori, del presidente che sottoscrisse la richiesta di tesseramento ed è responsabile della regolare effettuazione delle formalità presupposte e conseguenti, del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'Organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo dei calciatori per le gare disputate anteriormente alla conoscenza della comunicazione di nullità del tesseramento , è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione, valutate tutte le circostanze, DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare ai calciatori Salvatore ORAZZO e Maurizio PAOLELLA la squalifica per una gara, al Presidente Bruno DI SPIRITO, l’inibizione per mesi uno, al Dirigente Giuseppe GRIECO l’ inibizione per giorni 15 ed alla Società A.S.D. MARINA CLUB 2005 l'ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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