COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE EMANUELE VICINI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MACCABI’ SIG.FABRIZIO DELLA ROCCA PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF C.G.S. , DEL DIRIGENTE SIG.GUIDO MORELLI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ MACCABI’ PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE EMANUELE VICINI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MACCABI’ SIG.FABRIZIO DELLA ROCCA PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF C.G.S. , DEL DIRIGENTE SIG.GUIDO MORELLI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETA’ MACCABI’ PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Emanuele Vicini, tesserato con la Società Maccabì, della Società stessa , del suo presidente Della Rocca Fabrizio e del dirigente Guido Morelli, per violazione il calciatore ed il presidente, dell'articolo 1 comma 1 e 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS del CGS, la Società per violazione dell'articolo 4 comma 1 e 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell'articolo 1 comma 1 CGS e dell'art. 10 comma 2 e 6, del C.G.S. Nell'atto del 02.07.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Vicini ad una gara del campionato di terza categoria, quella del 02.12.2007, senza essere tesserato con la Società Maccabì che l'aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato a mezzo posta il tesseramento al competente Comitato Regionale Lazio il 24-11-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società Maccabì con nota inviata il 03-12-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del presidente e del dirigente che aveva sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l'irregolare utilizzazione del giocatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti, anche se il Presidente della Società aveva fatto pervenire relative controdeduzioni nei termini assegnati, in cui porgendo le scuse, metteva in evidenza la buona fede e il fatto che dopo la notifica del Comitato Regionale, la Società da lui rappresentata si asteneva comunque di utilizzare il giocatore in questione. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva per il calciatore la squalifica per un tre mesi, per il presidente la inibizione per sei mesi, per il dirigente l’ inibizione per tre mesi e per la Società la penalizzazione di un punto in classifica, con euro 500,00 di ammenda nei suoi confronti. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore.del presidente che sottoscrisse la richiesta di tesseramento ed è responsabile della regolare effettuazione delle formalità presupposte e conseguenti, del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è valenza di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del dirigente accompagnatore a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, con l'aggravante della continuazione, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare , DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore VICINI EMANUELE la squalifica per una gara, al Presidente DELLA ROCCA FABRIZIO la inibizione per giorni 15, al Dirigente MORELLI GIULIO la inibizione per giorni 15 ed alla Società MACCABI’ l'ammenda di € 150,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi.
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