COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMMARTINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LATTANZI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 30.10.2008 (Gara: SAMMARTINESE – ATLANTIDE del 25.10.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAMMARTINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE LATTANZI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 30.10.2008
(Gara: SAMMARTINESE - ATLANTIDE del 25.10.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società pone in evidenza che il comportamento del calciatore LATTANZI DANILO è stato dettato essenzialmente in reazione ad una erronea applicazione del regolamento da parte dell’arbitro;
considerato che la reazione del calciatore in argomento, pur se censurabile, può essere ricondotta entro limiti di minore gravità, tenuto conto che le minacce verbali sono state profferite a fine gara, dopo le numerose contestazioni avvenute nel corso della gara in epigrafe;
detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SAMMARTINESE e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore LATTANZI DANILO dal 28.11.2008 al 15.11.2008.
La tassa si restituisce.
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