COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO E DELL’AMMENDA DI 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 DEL 31.10.2008 (Gara: RES ROMA – FULGUR TUSCANIA del 29.10.2008 – COPPA LAZIO di 2ª Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FULGUR TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E LA CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO E DELL’AMMENDA DI 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 42 DEL 31.10.2008
(Gara: RES ROMA – FULGUR TUSCANIA del 29.10.2008 – COPPA LAZIO di 2ª Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società;
osservato che la Società FULGUR TUSCANIA, nell’articolato e dettagliato ricorso presentato, ha chiesto, nelle conclusioni, di riesaminare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto, riguardante la perdita della gara per 0 – 3 e conseguente esclusione dalla Coppa Lazio nonché l’ammenda di € 300;
ritenuto che questa Commissione pone preliminarmente all’attenzione che, ai sensi di quanto indicato all’art. 6 del Regolamento della Coppa Lazio di Seconda Categoria, pubblicato con C.U. n. 15 del 04.09.2008, le decisioni adottate dal Giudice Sportivo inerenti il risultato delle gare, sono inappellabili;
considerato quindi che questo Organo di Disciplina non può entrare nel merito dei primi due punti oggetto del presente reclamo, mentre può esaminare la parte del ricorso che verte sulla richiesta di riduzione dell’ammenda;
osservato che da una attenta lettura delle carte in possesso, in effetti, si può ragionevolmente sostenere la tesi avanzata dalla ricorrente che nel proprio ricorso analizza con dovizia di particolari la situazione, da cui si può intuire che l’invasione di campo di pochi sostenitori non sia ascrivibile a quelli della Società FULGUR TUSCANIA e che quindi si possa addivenire ad un ridimensionamento dell’ammenda comminata.
Questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla perdita della gara per 0 – 3 e esclusione dalla manifestazione di Coppa Lazio;
di accogliere parzialmente il ricorso per l’ammenda che viene ridotta da € 300 ad € 150.
La tassa reclamo si restituisce.
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