COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACHILLEA 2002 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE LUZI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: ACHILLEA 2002 – CENTRO ITALIA dell’11.10.2008 – Campionato Juniores Reg.le B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACHILLEA 2002 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE LUZI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: ACHILLEA 2002 – CENTRO ITALIA dell’11.10.2008 – Campionato Juniores Reg.le B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro che ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto precisando con puntualità i particolari dell’episodio riguardante lo sputo con il quale veniva attinto volontariamente dal Dirigente LUZI alla fine dell’incontro; tanto premesso, poiché, come spesso si ripete, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., in caso di discordanza con l’assunto della reclamante, prevale quanto riferito dall’arbitro nel referto, che costituisce fonte primaria di prove, le doglianze della Società ACHILLEA 2002 non possono trovare accoglimento. Stabilito quanto sopra DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ACHILLEA 2002 e, per l’effetto, di confermare la inibizione fino al 31.12.2009 a carico del Dirigente LUZI PAOLO inflitta dal Giudice Sportivo. La tassa va incamerata.
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