COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 009 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di : Grassini Franco, tesserato quale Presidente, della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, nonchè della medesima Società.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 009 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di : Grassini Franco, tesserato quale Presidente, della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, nonchè della medesima Società. L’odierno dibattimento trae origine dal deferimento effettuato dalla Procura Federale, in data 10 luglio 2008, con provvedimento n. 192/940pf 07 08/AM/en. Con tale atto il Procuratore Federale chiama il tesserato e la Società indicati in oggetto a rispondere : il primo della violazione dell’art.1, comma 1, la seconda per violazione del comma 4 dell’art. 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Instaurato il procedimento la C.D. ha convocato per la data odierna le parti che risultano così presenti : - per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Marco Stefanini; - per i soggetti deferiti, il Presidente Grassini Franco in proprio e quale rappresentante della Società, assistito dall’avvocato Mirko Mecacci del Foro di Siena. Questi, in sintesi, i fatti: il dr. Andrea Felici, medico sociale tesserato per l’A.S. Gracciano Calcio, dichiarando di essere venuto a conoscenza casualmente, nei primi di dicembre dell’anno 2007, di essere tesserato, quale medico sociale, anche per conto della U.S.Virtus Calcio Poggibonsi, ha chiesto chiarimenti al C.R.T. In data 22/12/2007 riceveva, informalmente, la conferma di risultare tesserato per entrambe le Società sopra indicate. Il medesimo C.R.T., a seguito di ulteriori sollecitazioni, ha comunicato all’interessato, con e-mail in data 11 gennaio 2008, che egli doveva considerarsi tesserato unicamente quale medico sociale dell’A.S. Gracciano Calcio, dato che il suo tesseramento nei confronti della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi era il frutto di un “semplice errore di trascrizione” . In data 21 gennaio il dr. Felici ha ritenuto che il doppio tesseramento fosse invece dovuto ad una firma apocrifa apposta, a sua insaputa, sulla scheda di censimento della U.S. Virtus Calcio Poggibonsi con uso non autorizzato dei suoi dati personali. Ha quindi chiesto l’appuramento dei fatti, e conseguente accertamento delle responsabilità della o delle persone coinvolte, con specifica denunzia indirizzata alla Procura Federale, la quale, effettuate le indagini del caso, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. In sede istruttoria il Presidente Grassini ha ammesso di aver apposto la firma del Felici ritenendo conclusa una trattativa verbale relativa all’incarico di medico sociale. Risulta acquisita agli atti istruttori lettera indirizzata al C.R.T. e datata 5 dicembre 2007, sottoscritta dallo stesso Presidente con la quale si afferma che il dottor Felici non ha mai prestato alcuna attività a favore della società e di essere incorso in errore nell’indicare tale nominativo nella scheda di censimento. Così descritto, da parte del Presidente della Commissione, quanto contestato, si procede al dibattimento con l’invito rivolto al rappresentante della Procura Federale a esporre le richieste conclusive dell’Ufficio. L’Avvocato Stefanini, rileva che sulla sussistenza della apocrifìa della firma non esiste alcun dubbio, stante la ampia ammissione di colpevolezza resa dal Presidente Grassini in sede istruttoria. Pur prendendo atto della nota da questi inviata al C.R.T. al fine di modificare il censimento depositato in data 12 luglio 2007, conferma l’esistenza di tutti i presupposti per ritenere violato il disposto dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. Chiede pertanto irrogarsi al tesserato la sanzione di nove mesi di inibizione al Presidente e ottocento euro di ammenda alla Società per la conseguente responsabilità diretta. L’avvocato Mecacci, rilevato lo spirito di collaborazione del proprio assistito che ha ammesso spontaneamente il fatto, chiede l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 23 del C.G.S. affermando di aver raggiunto con il rappresentante della Procura, che conferma, un accordo sulla applicazione delle seguenti sanzioni: - sei mesi di inibizione al Presidente Franco Grassini - cinquecento euro di ammenda alla società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi. Chiuso il dibattimento la Commissione, riunitasi in camera di consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni prospettate, ORDINA l’applicazione della proposta formulata e chiude di conseguenza il procedimento.
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