COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 06/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BURATTI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole), PIERO CAMILLI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Grosseto FC Srl), FRANCO BETTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole) E DELLE SOCIETA’ POL. DIL. PORTO ERCOLE E US GROSSETO FC Srl (nota n. 1770/111 pf07-08/SP/en del 19.12.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 06/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BURATTI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole), PIERO CAMILLI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Grosseto FC Srl), FRANCO BETTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole) E DELLE SOCIETA’ POL. DIL. PORTO ERCOLE E US GROSSETO FC Srl (nota n. 1770/111 pf07-08/SP/en del 19.12.2007) Con scrittura privata denominata “Per l’utilizzazione del giovane calciatore Fabrizio Sabatini”, la Unione Sportiva Polisportiva Porto Ercole e la Unione Sportiva Grosseto, nella circostanza rappresentate, rispettivamente, dai presidenti Franco Bettini e Piero Camilli, pattuivano che la società Porto Ercole metteva a disposizione della società Grosseto il calciatore di cui sopra sin a tutto giugno 2004 senza alcun corrispettivo e che, se dopo tale data il calciatore avesse continuato a essere utilizzato dalla società Grosseto, quest’ultima avrebbe pagato alla società Porto Ercole un primo acconto di € 1.500,00 se il calciatore fosse stato confermato nella squadra allievi professionisti e l’ulteriore importo di € 1.500,00 se il calciatore fosse stato inserito nella squadra Beretti. Le parti pattuivano altresì che la società Grosseto, in caso di cessione del calciatore ad altra società professionistica, avrebbe versato alla società Porto Ercole il 30% della somma ricavata, nonché altri € 1.500,00 se il calciatore fosse entrato a far parte della rosa della stessa società. Le parti infine si davano atto che, in virtù di tale accordo, la società Porto Ercole rinunciava a pretendere dalla società Grosseto il Premio di preparazione e di addestramento del calciatore. La società Porto Ercole, con atto del nuovo presidente Bruno Buratti, avente natura di reclamo, descritti i termini dell’accordo e deducendo che la società Grosseto a fronte delle obbligazioni assunte aveva versato solo € 500,00, chiedeva che la Commissione Vertenze Economiche presso la FIGC adottasse i provvedimenti ritenuti più opportuni, eventualmente determinando l’esatto Premio di addestramento e preparazione in base ai parametri federali, da porsi a carico della società Grosseto. La Commissione, con provvedimento del 13 febbraio 2007, rigettava il reclamo e, ravvisando nella situazione che le era stata prospettata la violazione degli artt. 31, 95, commi 5 e 6 e 96 NOIF, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la LPSC le due firmatarie della scrittura, nonché il presidente della società Porto Ercole Bruno Buratti, contestando in particolare a quest’ultimo anche la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver utilizzato nel procedimento in oggetto la scrittura privata di cui sopra, dal contenuto contrario ai regolamenti federali. Il deferimento, dopo alcuni passaggi finalizzati all’accertamento di chi fosse l’effettivo presidente della società Porto Ercole all’epoca della firma della scrittura privata, poi identificato nella persona di Franco Bettini, è stato da ultimo formulato dalla Procura federale a questa CD con l’atto introduttivo del presente procedimento. Al deferimento resiste la società Porto Ercole, la quale, riproponendo le tesi già sostenute nelle fasi precedenti, ha dedotto di aver agito in buona fede, ignorando che la scrittura privata fosse suscettibile di violare i regolamenti, a ciò indotta dalla presenza della società Grosseto, la cui rilevanza in campo nazionale costituiva di per sé la garanzia di regolarità dell’accordo. Resistono altresì al deferimento tanto Piero Cavilli in proprio, accertato presidente della Società Grosseto all’epoca dei fatti, quanto la Società Grosseto, eccependo il primo il disconoscimento della propria firma apposta in calce alla scrittura privata perché apocrifa, la seconda in via preliminare la prescrizione della materia del contendere e, in subordine, l’insussistenza delle violazioni a essa ascritte, in quanto la scrittura privata non aveva avuto lo scopo di eludere il Premio di preparazione del giovane calciatore, essendosi previsti pagamenti della società Grosseto in favore della società Porto Ercole, che ben potevano rientrare nell’ambito del Premio. All’udienza di discussione la Procura federale ha chiesto l’inibizione per Pietro Camilli e Franco Bettini di mesi 6 ciascuno, per Bruno Buratti l’inibizione di mesi 4, l’ammenda di € 2.500,00 per ciascuna Società. La Società Grosseto e il Camilli a mezzo di proprio rappresentante hanno concluso come da memorie difensive in atti. Tanto premesso, osserva questa C.D. che le violazioni contestate ai deferiti appaiono fondate e provate, non potendosi attribuire alla scrittura privata intercorsa tra le due società altra natura che non sia quella di aperto contrasto con gli artt. 31, 95 commi 5 e 6 e 96 NOIF. È fuori di dubbio, infatti, che la scrittura privata aveva sottoposto a condizioni anche economiche il tesseramento di un giovane calciatore; aveva portato tale tesseramento oltre la singola stagione sportiva, impedendo così al giovane calciatore di tesserarsi, al termine della stagione, per qualsiasi altra società; aveva eluso l’unico possibile beneficio economico a favore della società Porto Ercole, consistente nel Premio di preparazione, al quale, per altro, vi era stata rinuncia da parte della società Porto Ercole, assentita dalla società Grosseto, come risulta dall’art. 4 della scrittura. Infondati appaiono gli argomenti difensivi delle parti. Nessuna verificazione di autenticità della firma apposta per la società Porto Ercole in calce alla scrittura privata potrebbe essere effettuata, non essendo stati prodotti altri scritti ulteriori rispetto alla memoria di Franco Bettini, su cui basare un’eventuale comparazione, con la conseguenza che tale firma può ragionevolmente essere fatta risalire allo stesso Franco Bettini, all’epoca presidente della società Porto Ercole. Neppure sussiste l’ipotesi della prescrizione sollevata dalla società Grosseto, trattandosi di procedimento rientrante nella fattispecie di cui all’art. 25 comma 2 CGS di per sé interruttivo dei termini. Né è sostenibile la tesi della stessa società Grosseto che gli accordi economici previsti nella scrittura privata integravano gli estremi del Premio di preparazione, tanto perché a tale Premio le parti avevano rinunciato, quanto e comunque perchè le pattuizioni economiche non erano state rispettate dalla società Grosseto. In merito, infine, alla difesa dell’attuale presidente della società Porto Ercole Bruno Buratti, rimane agevole rilevare che la mancata conoscenza della normativa non ne scusa la violazione, tanto più che la semplice lettura della scrittura privata e della disciplina in essa contenuta avrebbero dovuto indurre la società e il suo legale rappresentante al prudenziale comportamento di non avvalersene. Sanzioni eque, anche in considerazione del principio di proporzionalità, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento della Procura federale irroga: 1) a Bruno Buratti l’inibizione di giorni 15; 2) a Piero Camilli l’inibizione di mesi 4; 3) a Franco Bettini l’inibizione di mesi 2; 4) alla Società US Grosseto FC Srl l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 5) alla Società Pol.Dil. Porto Ercole l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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