COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 28 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Orentano Calcio, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Tocchini Alessandro (C.U. n. 21 del 9/10/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 28 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Orentano Calcio, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S. al calciatore Tocchini Alessandro (C.U. n. 21 del 9/10/2008) Con rituale e tempestivo reclamo la società Orentano Calcio adiva questa C.D.T. per contestare il provvedimento disciplinare descritto in epigrafe e relativo agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 5/10/2008 contro la società ospitante Vaianese che così veniva motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La società afferma infatti che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra il Tocchini e l'avversario Barni e, ripercorrendo i trascorsi del giocatore che non avrebbe mai subito alcun tipo di censura sportiva, conclude per una riduzione della sanzione comminata. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il D.G. è assolutamente preciso sia nel rapporto di gara, sia nel successivo supplemento espressamente richiesto a fini istruttori da questa C.D.T., nell'identificare la condotta illecita; nel rapporto si legge: “...reagiva al pugno ricevuto a sua volta con un pugno non molto violento colpendo al volto l'avversario e facendolo cadere a terra ma senza arrecargli alcun danno”. Anche nel supplemento l'arbitro ribadisce quanto precedentemente affermato dicendosi sicuro di quanto affermato poiché in prossimità della zona in cui i due stavano litigando: “I fatti si sono svolti molto vicino alla mia persona e pertanto non posso aver dubbi su quanto descritto”. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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