COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 27 – stagione sportiva 200809 Reclamo della ASCD Montevarchi Mercatale avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Peri Francesco per sei mesi C.U. n21 del 9-10-2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 27 – stagione sportiva 200809 Reclamo della ASCD Montevarchi Mercatale avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Peri Francesco per sei mesi C.U. n21 del 9-10-2008. In segno di protesta per una decisione tecnica il calciatore Peri Francesco spingeva con una mano il D.G. facendolo indietreggiare di trenta cm. Alla notifica del provvedimento di espulsione scagliava per terra la fascia di capitano, accompagnando tale gesto con una frase offensiva nei confronti dell’arbitro. Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di sei mesi. Avverso tale decisione propone reclamo la società Montevarchi Mercatale, sostenendo che la spinta subita dall’arbitro non può essere considerata come un gesto violento ma soltanto impulsivo. A tal fine sottolinea come la spinta in questione sia stata effettuata con una sola mano e come abbia comportato un indietreggiamento del D.G. di soli 30cm. Per quanto concerne l’episodio della fascia di capitano scagliata per terra, la società afferma che il calciatore ha soltanto lanciato la fascia al vice capitano al momento dell’uscita dal terreno di gioco, in seguito all’espulsione. Infine, pur non negando le offese pronunciate nei confronti del D.G, sostiene che le stesse sono state indirizzate verso la panchina con la consapevolezza che non potessero essere udite dall’arbitro. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione e chiede,altresì, di essere ascoltata dalla C.D. In data 7-11-2008 compare davanti a questa C.D. L’avvocato Antonio Voce del foro di Firenze in qualità di rappresentante della società Montevarchi Mercatale, come da giusta delega in atti. Al rappresentante della società viene data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro conferma quanto già descritto nel rapporto gara ma sottolinea come la spinta in questione non gli arrecava alcun dolore fisico. Anche in sede dibattimentale il rappresentante della società ribadisce l’assoluta mancanza di violenza nel comportamento del giocatore. Gesto che deve essere qualificato come impulsivo,inurbano ma certamente non violento. Sottolinea, altresì, come il giocatore a fine gara sia andato dal D.G. per scusarsi. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento e ascoltata la parte,ritiene parzialmente fondate le ragioni della reclamante. Infatti mentre per quanto concerne il lancio della fascia di capitano e le offese all’arbitro le ragioni sostenute dalla reclamante appaiono poco convincenti, quelle relative alla spinta non sembrano prive di fondamento. Infatti una spinta che causa un indietreggiamento di soli trenta cm ( circa mezzo passo) senza provocare alcun danno fisico è da qualificare più come un mero contatto fisico che va comunque sanzionato, ma certamente in maniera meno severa. Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte questa C.D. ritiene più congrua una sanzione pari a quattro mesi. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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