COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 22 – stagione sportiva 2008/09 Gara Sporting Massa Macinaia – Virtus (1-1) del 28/09/08. Campionato di II categoria. In C.U. Reg. Toscana n.19 del 2/10/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 22 – stagione sportiva 2008/09 Gara Sporting Massa Macinaia – Virtus (1-1) del 28/09/08. Campionato di II categoria. In C.U. Reg. Toscana n.19 del 2/10/08. Reclama la società Sporting Massa Macinaia avverso la squalifica fino al 2/1/09 del calciatore Pellicciotti Nicola il quale “a fine gara correva verso il D.G. e gli dava una spinta di media intensità con le mani sul dorso facendolo indietreggiare di circa due metri”. La reclamante sostiene che, a fine gara, vi era un forte assembramento di calciatori attorno all’arbitro e che, interrogato il Pellicciotti, questo ha sostenuto di non essersi accorto di avere eventualmente toccato l’arbitro. Sostiene inoltre che nessuno dei presenti ha toccato il D.G. e che, comunque, lo stesso non ha riportato alcun danno fisico. Chiede un confronto fra l’arbitro ed il calciatore e conclude per una rivisitazione della posizione del proprio tesserato. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la propria versione dei fatti, sostenendo che il Pellicciotti deliberatamente si era portato verso di lui e, fermatosi davanti, lo spingeva lateralmente facendolo indietreggiare di circa due metri senza procurargli dolore. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. In via preliminare dichiara inammissibile l’istanza istruttoria circa il confronto fra l’arbitro ed il calciatore. Nel merito, il Collegio rileva la presenza di varie incongruenze circa la versione del fatto posto all’attenzione del giudicante al fine di determinare la sanzione verso il soggetto responsabile dello stesso. In primo luogo l’arbitro. Nella sua farraginosa ricostruzione degli eventi asserisce di essere stato spinto lateralmente e, per l’effetto, essere indietreggiato di due metri. A parere del Collegio, una spinta laterale, ben difficilmente provoca uno spostamento all’indietro e ciò per una precisa legge fisica. Lo stesso arbitro, nel rapporto di gara, ha sostenuto di essere stato spinto con le mani sulla schiena e, per l’effetto essere indietreggiato di circa due metri. Anche in questo caso la fisica non viene in aiuto in quanto non si riesce a comprendere come una spinta data sulla schiena possa procurare un arretramento. La reclamante. La società reclamante fornisce una versione alquanto lacunosa del fatto ponendo il tutto in termini ipotetici che dicono tutto ed al contempo nulla. Il G.S. La dizione usata dal predetto non aiuta il Collegio a ricostruire il fatto in maniera significativa in quanto l’Organo giudicante di primo grado usando i seguenti termini:” gli dava una spinta di media intensità con le mani sul dorso facendolo indietreggiare di circa due metri” non contribuisce certo a fare chiarezza sul punto anche in virtù della descrizione data dall’arbitro. A questo punto, non vi è chi non veda, una evidente discrepanza circa le versioni del fatto fornite a questo Collegio che certamente non aiuta a comprendere l’accaduto. Tuttavia un dato è certo: l’arbitro è stato colpito e spintonato tanto da provocare uno spostamento del corpo di circa due metri pertanto, il calciatore Pellicciotti Nicola, identificato chiaramente dallo stesso D.G. deve essere sanzionato ed in punto di quantificazione della pena il Collegio ritiene congrua quella sancita dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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