COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 019 – stagione sportiva 2008/09. reclamo della A.S.D Solvay Ponteginori avverso dec. Del G.S. Toscana. Squalifica Falleni Gianluca fino al 25.04.2009 ( C.U 18 del 25.09.2008 ) “Oggetto: – reclamo avverso la squalifica del calciatore Falleni Gianluca del G.S Solvay Ponteginori.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 019 – stagione sportiva 2008/09. reclamo della A.S.D Solvay Ponteginori avverso dec. Del G.S. Toscana. Squalifica Falleni Gianluca fino al 25.04.2009 ( C.U 18 del 25.09.2008 ) “Oggetto: - reclamo avverso la squalifica del calciatore Falleni Gianluca del G.S Solvay Ponteginori. Questo G.S, avendo gia’ inoltrato il preavviso di reclamo tramite fax in data 02.10.2008( di cui peraltro non vi era necessita’ alcuna), chiede un incontro con la Commissione Disciplinare non concorde con il rapporto del Giudice di gara di coppa Toscana del 21.09.2008.” Questo il testo di una missiva inoltrata dalla societa’ Solvay Ponteginori a questa Commissione, di cui peraltro risulta sconosciuta la provenienza e la data di invio, che si presume voglia essere un reclamo avverso la squalifica del calciatore Falleni. Precisato questo, la C.D.T lo dichiara inammissibile per genericita’ ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S. Si precisa, ancora una volta, come non sia sufficiente chiedere di essere ascoltati per poter esprimere il proprio pensiero ma, le ragioni per cui il primo verdetto viene considerato ingiusto devono essere spiegate in maniera dettagliata affinche’ l’Organo di seconda istanza lo possa correttamente istruire ed esaminare nel merito. P.Q.M La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando nel contempo l’incameramento della tassa.
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