COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 018 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.C. Sinalunghese in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. di Siena ha inflitto la squalifica fino al 31 gennaio 2009 all’allenatore De Nisto Simone.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 018 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.C. Sinalunghese in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. di Siena ha inflitto la squalifica fino al 31 gennaio 2009 all’allenatore De Nisto Simone. C.U. n. 12/01.10.2008. Il provvedimento assunto dal G.S.T. di Siena è così motivato: “Dopo aver contestato al D.G. di aver anticipatamente concluso la partita, andava incontro in modo minaccioso al portiere della squadra avversaria e dopo averlo ed essere stato, a sua volta, ingiuriato, lo colpiva con uno schiaffo al volto”. Propone reclamo la società U.C. Sinalunghese affermando che il proprio allenatore rientrando verso gli spogliatoi ha visto volare una borraccia ed alcuni schizzi d’acqua lo hanno bagnato. Credendo che il gesto fosse stato volontario ha preso per un braccio il portiere della squadra avversaria strattonandolo, senza che fra i due ci fossero “ingiurie particolari”. Nega che l’allenatore abbia dato uno schiaffo al giocatore che, peraltro, in un momento successivo gli ha chiesto scusa spiegandogli che la borraccia è stata lanciata in aria solo in segno di esultanza per la vittoria ottenuta. La società conclude chiedendo una riduzione della sanzione inflitta pur deprecando il comportamento dell’allenatore che non si doveva permettere di strattonare il ragazzo per un braccio. Nel supplemento al rapporto di gara, richiesto in fase istruttoria dalla C.D.T.T., il D.G. ha diversamente descritto i fatti contestati affermando di avere “notato mani e gesti che mi facevano intendere che l’allenatore avesse dato uno schiaffo al giocatore, ma siccome c’erano alcuni giocatori di entrambe le squadre che stavano davanti a me contestandomi le decisioni prese ho sicuramente frainteso quello che ho visto” Afferma, quindi, di “non confermare”quello che ha scritto nel referto e che invece di uno schiaffo ha visto una mano sul petto e l’altra mano che tratteneva il braccio. Il collegio ritiene pertanto che i fatti siano stati correttamente ricostruiti dalla società reclamante. Non vi è dubbio che l’allenatore abbia tenuto un comportamento assolutamente deprecabile nello strattonare il giovane portiere della squadra avversaria, anche in considerazione del suo ruolo. In un campionato giovanile l’allenatore assume la veste di educatore e un simile atteggiamento non costituisce certo un esempio educativo per i giovani tesserati. Tuttavia la entità della sanzione deve essere rideterminata in considerazione della diversa ricostruzione dei fatti emersa solo in questa sede. Preme infine osservare che il D.G. ha l’obbligo di redigere il rapporto di gara rappresentando con precisione i fatti accaduti e non le “sensazioni” derivanti dalla interpretazione dell’episodio. Il rapporto di gara costituisce prova privilegiata davanti agli Organi della Giustizia Sportiva e, in quanto tale, deve contenere unicamente l’esatta descrizione dei fatti accaduti nel corso della gara. P.Q.M La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo delibera di ridurre la squalifica comminandola fino al 15 novembre 2008. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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