COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 039 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Scintillapisaest avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Pisa ha squalificato fino al 21.02.2009 l’allenatore sig. Fabrizio Bragazzi. C.U. n. 16/23.10.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 039 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Scintillapisaest avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Pisa ha squalificato fino al 21.02.2009 l’allenatore sig. Fabrizio Bragazzi. C.U. n. 16/23.10.2008. Il provvedimento assunto dal G.S.T. di Pisa è così motivato : “Per condotta violenta a fine gara nei confronti di un giocatore avversario che colpiva con una spallata facendolo cadere a terra.” Detta motivazione era la diretta conseguenza del rapporto di gara il quale riportava testualmente ”…… l’allenatore dello Scintillapisaest Bragazzi Fabrizio nell’andare a separare i giocatori, ha dato volontariamente una spallata ad un giocatore avversario facendolo cadere a terra,……” La Società Scintillapisaest impugna il provvedimento del G.S. argomentando che il Bragazzi è intervenuto unicamente per dividere calciatori di entrambe le squadre coinvolti in una mischia e che da parte dello stesso non è stato posto in essere alcun contatto fisico con calciatori avversari se non in maniera assolutamente casuale. Pertanto chiede l’annullamento della squalifica dell’allenatore o in subordine la riduzione della stessa. In fase istruttoria la C.D.T.T. ha chiesto un supplemento del rapporto di gara nella redazione del quale l’arbitro ha riconosciuto di essere incorso in errore affermando quanto segue: “…confermo che il sig Bragazzi Fabrizio, nel tentativo di separare due calciatori ha dato una spallata ad un calciatore della squadra avversaria in modo del tutto casuale”. Il supplemento del D.G., capovolge, quindi, quanto riportato sul referto di gara, confermando in toto la ricostruzione che la società reclamante ha fornito con l’atto di impugnazione. In conclusione risulta che il Bragazzi è intervenuto unicamente per separare i calciatori coinvolti nella mischia, fatto di per sé encomiabile, ed ha colpito del tutto involontariamente il calciatore avversario. La decisione del GS, presa sulla base dei fatti descritti dal DG nell’originario rapporto di gara, deve, pertanto, essere annullata per insussistenza del fatto addebitato. Preme ricordare che il rapporto di gara, così come il relativo supplemento, devono essere redatti con estrema precisione ed accuratezza considerato che costituiscono l’unico mezzo di prova a disposizione della Giustizia Sportiva. Ciò ad evitare che si verifichino ingiustificati addebiti a tesserati e enti affiliati con conseguente applicazione di sanzioni non dovute. Simili comportamenti sono altresì causa di aggravio in termini di impegno e costi per gli Organi della Giustizia Sportiva. P.Q.M. La C.D.T.T- revoca la sanzione inflitta all’allenatore della società ASD Scintillapisaest, Bragazzi Fabrizio, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
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