F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008
5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE
Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata in Com. Uff. n. 38 del 29.1.03, al calciatore Giuseppe Pirrotta, all’epoca tesserato per la società Caccamo, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del residente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 108/A del 9.12.03 - “per aver colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba; per averlo stretto con forza alla gola, nonché per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e per aver tentato di introdursi all’interno del suo spogliatoio”. Con istanza pervenuta il 28.7.08 il suddetto Pirrotta ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di “grazia”; tuttavia, al di là del nomen iuris utilizzato dal medesimo, l’istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite, dando conto l’istanza medesima della sussistenza di talune delle condizioni per ottenere la riabilitazione medesima, come previste dalla citata norma. La Corte di Giustizia Federale - visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08; - atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 28.1.11; P.Q.M. La C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.
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