COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 18/09/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Giampiero Minelli, residente dell’A.S.D. Casacastalda; la società A.S.D. Casacastalda;. per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 18/09/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Giampiero Minelli, residente dell’A.S.D. Casacastalda; la società A.S.D. Casacastalda;. per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento
LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2 lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6130/1138pf07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avvocato Mario Manca in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €. 3.000,00, [ di cui €. 500,00 per recidiva] ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Giampiero Minelli e l’A.S.D. Casacastalda colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 3.000,00 alla società. Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Bruno Mambrini, Presidente della SSD Castello FC; la società S.S.D. Castello F.C.; per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2 lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6129/1137pf 07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €.3.000,00,[di cui 500,00 per recidiva] ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Bruno Mambrini e la S.S.D. Castello F.C. colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 3.000,00 alla società. Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Fausto Brugnoni, Presidente dell’AS Montecorona; la società A.S. Montecorona; per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2 lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6128/1136pf 07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €. 3.000,00, [di cui 500,00 per recidiva] ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Fausto Brugnoni e l’A.S. Montecorona colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 3.000,00 alla società. Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Riccardi Riccardo, Presidente dell’AS Montefranco Amati; la società A.S. Montefranco Amati;. per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2 lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6124/1132pf07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €. 3.000,00 [di cui €.500,00 per recidiva] ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Riccardo Riccardi e l’A.S. Montefranco Amati colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 3.000,00 alla società. Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Giampiero Alvano Servoli Presidente dell’ASD San Venanzo; la società A.S.D. San Venanzo;. per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2 lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008; • la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente. F A T T O Con atto prot. nr.6123/1131pf 07-08/MS/en datato 27 giugno 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca in rappresentanza della Procura Federale. Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €. 4.100,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ammenda di €.3.000,00, [di cui 500,00 per recidiva] ed al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Alvano Servoli e l’A.S.D. San Venanzo colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di € 3.000,00 alla società.
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