COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ROSIGNOLI TOMMASO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA – OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 11.10.2008 A BEVAGNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ROSIGNOLI TOMMASO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA - OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 11.10.2008 A BEVAGNA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 15.10.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.11.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore Rosignoli Tommaso, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’episodio oggetto di reclamo è stato puntualmente ricostruito dal direttore di gara in sede di audizione dinanzi a questa Commissione. È stata dunque accertata la dinamica dei fatti ed è emerso che nessun vero atto di violenza è stato posto in essere dal reclamante. Lo stesso è stato animato dalla volontà di attirare l’attenzione dell’arbitro ed ha, in ogni caso, tenuto un comportamento particolarmente scomposto, strattonandolo più volte per la maglietta ed offendendolo prima di allontanarsi dal terreno di gioco. Tale condotta, ancorché non violenta, deve essere comunque censurata in quanto riconducibile ad una esagerata e smodata protesta. Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria, si ritiene dunque equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 30 giugno 2009,ritenendola commisurata alle infrazioni commesse dal Rosignoli. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Rosignoli Tommaso, la Commissione riduce la squalifica inflitta allo stesso dal G.S. fino al 30 giugno 2009. • DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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