COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Peruzzi Rino, Presidente dell’AC Città di Castello _ la società A.C. Città di Castello;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Peruzzi Rino, Presidente dell’AC Città di Castello
_ la società A.C. Città di Castello;
per rispondere:
• il primo della violazione dell’art.1del C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1 e 7 Regolamento LND, come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr.1 della LND per come richiamate al capitolo A9 punto 2
lettera a) per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al
Campionato “Juniores”, nella stagione sportiva 2007/2008;
• la seconda per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo
presidente.
F A T T O
Con atto prot. nr.784/893 pf 07-08/MS/blp datato 25 agosto 2008, la Procuratore Federale della F.I.G.C,
deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere
delle violazioni ascritte.
All’udienza di trattazione è presente l’Av. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale.
Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato.
A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla
composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo
alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è
chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2007 per la stagione sportiva 2007/2008, relativo alla attività ufficiale della
Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. In particolare va rilevato che
il Sig. Peruzzi alla data del 18.07.2007, data di scadenza del termine di iscrizione ai campionati Juniores era
Presidente della società A.S. Città di Castello come risulta dai documenti in atti.
Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del suo Presidente per responsabilità diretta
ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2007/2008, con sanzione
pecuniaria prevista ed applicabile fino ad €.5.200,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione
dell’ammenda di €. 4.500,00 al Presidente l’inibizione di gg. 15 in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali
ed a rappresentare le società nell’ambito federale.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, dichiara Peruzzi Rino e l’A.C. Città di Castello colpevoli delle violazioni
contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla
FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, e l’ammenda di €
4.500,00 alla società.
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