COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. DIL. STRONCONE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARASTRONCONE CALCIO – REAL AVIGLIANO DISPUTATA IL 01.11.2008 A STRONCONE (AVVERSO LA DECISIONEDEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 009 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DELGIORNO 05.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). • PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARCA OSCAR PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2008 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. DIL. STRONCONE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARASTRONCONE CALCIO – REAL AVIGLIANO DISPUTATA IL 01.11.2008 A STRONCONE (AVVERSO LA DECISIONEDEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 009 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DELGIORNO 05.11.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). • PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARCA OSCAR PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.11.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dall’istruttoria espletata – e in particolare dai chiarimenti forniti dal direttore di gara – è emerso che in realtà il comportamento tenuto dal calciatore Oscar Arca si è concretizzato in uno spintonamento dell’avversario e non di un calcio. La Commissione ritiene pertanto congruo ridurre la squalifica a due giornate di gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Dil. Stroncone Calcio, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Arca Oscar, inflitta dal G.S. a due giornate di gara. - DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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